123SorveglianzaSanitaria

Cluster DLe visite mediche

Quando è obbligatoria la visita alla cessazione del rapporto?

Solo nei casi previsti dalla normativa vigente, non in via generale. La visita alla cessazione (art. 41 c.2 lett. e) è dovuta soprattutto per le esposizioni a lungo termine con patologie a lunga latenza: tipicamente cancerogeni, mutageni e amianto. In questi ambiti la visita di fine rapporto serve a fotografare lo stato di salute alla fine dell'esposizione e ad attivare, dove previsto, la sorveglianza sugli ex esposti. Per la stragrande maggioranza delle mansioni ordinarie, invece, non è richiesta una visita “di uscita”. La sua obbligatorietà, quindi, dipende dal tipo di rischio a cui il lavoratore è stato esposto, non dal semplice fatto della cessazione.

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