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Idoneità, giudizi e ricorsi

Il giudizio di idoneità alla mansione

Ogni visita medica si chiude con un giudizio: la valutazione con cui il medico competente stabilisce se il lavoratore è idoneo a svolgere la sua mansione specifica. È l'atto attorno a cui ruotano le conseguenze pratiche più importanti — dall'organizzazione del lavoro fino, nei casi estremi, alla prosecuzione del rapporto. Per questo va capito bene: cosa significano i vari esiti, cosa comportano e come si contestano.

In questa guida

I cinque esiti possibili

L'art. 41, comma 6 prevede che il medico esprima uno di questi giudizi, sempre riferiti alla mansione specifica:

  • idoneità piena;
  • idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni, temporanea o permanente;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Due chiarimenti che tolgono molti dubbi. Primo: il giudizio riguarda la mansione, non la persona in assoluto. Lo stesso lavoratore può essere idoneo a un compito e inidoneo a un altro. Secondo: è una fotografia nel tempo, valida fino alla visita successiva o finché non cambia qualcosa (la salute, la mansione, i rischi). Il giudizio va comunicato per iscritto sia al lavoratore sia al datore (comma 6-bis).

Idoneità con prescrizioni e limitazioni

È l'esito più frequente nella pratica, e anche il più frainteso. La differenza tra i due termini conta:

  • una prescrizione è un accorgimento che rende la mansione compatibile — ad esempio l'uso di un dispositivo, di lenti correttive, di un ausilio per il sollevamento;
  • una limitazione esclude una parte dei compiti o pone un tetto — ad esempio “non oltre X kg di sollevamento”, “non su turni notturni”, “no lavoro in quota”.

Quando arriva un'idoneità con prescrizioni, il datore è tenuto a rispettarla: adeguare la postazione, fornire l'ausilio, riorganizzare i compiti. Ignorarla espone a responsabilità serie, soprattutto se poi si verifica un infortunio o una malattia. Il lavoratore, dal canto suo, non può pretendere di svolgere la mansione ignorando le limitazioni imposte per la sua tutela. Approfondisci: Idoneo con prescrizioni: cosa cambia.

Inidoneità temporanea e permanente

L'inidoneità temporanea dice che, per un periodo definito, il lavoratore non può svolgere quella mansione, ma si prevede il recupero. La legge impone al medico di indicarne i limiti di durata (comma 7): un'inidoneità temporanea “senza scadenza” è mal formulata. Di regola sospende l'adibizione al compito, non estingue il contratto; alla scadenza si rivaluta.

L'inidoneità permanente indica invece una condizione non reversibile rispetto a quella mansione. Ma — ed è l'equivoco più pericoloso — non comporta di per sé il licenziamento. Prima c'è un passaggio obbligato, disciplinato dall'art. 42.

Cosa succede dopo l'inidoneità: l'art. 42

L'art. 42 impone al datore, di fronte a un'inidoneità, di verificare se è possibile adibire il lavoratore a una mansione diversa e compatibile, anche di livello inferiore, salvaguardando per quanto possibile la retribuzione. Questo tentativo — che la giurisprudenza chiama repêchage — è il cuore della questione: il licenziamento per inidoneità sopravvenuta regge solo se il datore dimostra di aver cercato, senza trovarla, una collocazione alternativa. Se una mansione compatibile esiste ed è disponibile, il licenziamento è illegittimo.

Quando invece nessuna posizione compatibile è disponibile, l'inidoneità permanente può configurare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. È un terreno delicato, dove ogni passaggio va documentato. Approfondisci: Cos'è il repêchage.

Il ricorso all'ASL

Il giudizio non è insindacabile. Contro di esso — compreso quello espresso in fase preassuntiva — è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione, all'ASL territorialmente competente (comma 9, nella formulazione aggiornata dalla Legge 203/2024; prima si diceva “organo di vigilanza”). Il ricorso può presentarlo sia il lavoratore sia il datore, perché entrambi possono avere interesse a rivedere l'esito. L'ASL, dopo eventuali ulteriori accertamenti, conferma, modifica o revoca il giudizio. Finché il ricorso è pendente, il datore deve muoversi con prudenza. Approfondisci: Entro quanti giorni si fa il ricorso · Perché il ricorso va all'ASL.

In breve

  • Cinque esiti: idoneo; idoneo con prescrizioni/limitazioni; inidoneo temporaneo; inidoneo permanente.
  • Il giudizio è riferito alla mansione, non alla persona, e va dato per iscritto.
  • Le prescrizioni vanno rispettate dal datore; le limitazioni vincolano l'organizzazione.
  • L'inidoneità permanente non è licenziamento automatico: prima c'è il repêchage (art. 42).
  • Contro il giudizio: ricorso all'ASL entro 30 giorni.

FAQ correlate

Riferimenti normativi

Art. 41 c.6-9 · Art. 42 · Legge 203/2024

Vedi anche

Le visite mediche · Il medico competente · Gli obblighi del datore

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