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Il medico competente

Il medico competente

Il medico competente è il professionista che svolge materialmente la sorveglianza sanitaria: visita i lavoratori, esprime i giudizi di idoneità, costruisce il protocollo sanitario e custodisce le cartelle. È una figura tecnica con requisiti specifici, nominata dal datore di lavoro, che risponde in prima persona — anche penalmente — del proprio operato. Capire cosa può e cosa deve fare aiuta ad avere aspettative corrette e a evitare errori di gestione.

In questa guida

Chi può fare il medico competente

Non basta essere medici. L'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 richiede uno di questi titoli: la specializzazione in medicina del lavoro o in tossicologia industriale (o discipline equipollenti), la docenza in medicina del lavoro, l'autorizzazione ottenuta in base alla normativa previgente, oppure la specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale a determinate condizioni. In più, occorre l'iscrizione all'elenco nazionale dei medici competenti tenuto presso il Ministero della Salute.

Un medico di base, di per sé, non può fare il medico competente: gli mancano titolo ed iscrizione. E l'aggiornamento non è un optional — la Legge 203/2024 ha rafforzato il controllo sul mantenimento dei crediti ECM, prevedendo che il Ministero verifichi periodicamente il requisito ai fini della permanenza nell'elenco. Chi non è in regola con la formazione continua rischia di uscirne. Approfondisci: Come si diventa medico competente.

La nomina

La nomina spetta al datore di lavoro ed è un obbligo previsto dall'art. 18. Va formalizzata — tipicamente con una lettera d'incarico che definisce compiti, sede di custodia delle cartelle sanitarie e modalità di collaborazione. Un accordo solo verbale è fragile: in caso di controllo, l'azienda deve poter dimostrare l'incarico.

Il medico può operare in tre vesti: come libero professionista esterno, come dipendente di una struttura pubblica o privata, o come dipendente del datore di lavoro stesso. Nelle aziende grandi o su più sedi si possono nominare più medici competenti, con l'indicazione di un coordinatore che garantisca l'uniformità dei protocolli. La scelta tra interno o esterno dipende dalle dimensioni e dalla complessità: per la piccola impresa l'esterno convenzionato è la norma.

Attenzione a un errore diffuso: trattare la nomina come un adempimento da archiviare. Nominato il medico, bisogna metterlo nelle condizioni di lavorare davvero — dargli le informazioni, farlo entrare nella valutazione dei rischi, farlo visitare i luoghi. Una nomina “di facciata”, senza attività reale, non mette al riparo dalle sanzioni.

Cosa deve fare: gli obblighi dell'art. 25

L'art. 25 elenca i compiti del medico competente, ed è un elenco corposo. I principali:

  • collabora alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di tutela, portando il punto di vista sanitario;
  • programma ed esegue la sorveglianza sanitaria attraverso il protocollo definito in base ai rischi;
  • istituisce, aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore;
  • esprime i giudizi di idoneità e li comunica per iscritto a lavoratore e datore;
  • informa i lavoratori sul significato della sorveglianza e sui risultati; dal 2025 promuove anche l'adesione agli screening oncologici;
  • visita gli ambienti di lavoro e comunica per iscritto le proprie osservazioni;
  • richiede al lavoratore, all'assunzione, la cartella del precedente datore (obbligo introdotto dal Decreto Lavoro 2023) e ne tiene conto per evitare esami inutili;
  • indica un sostituto in caso di impedimento grave.

C'è un limite invalicabile che vale la pena ribadire: il medico non può esprimere un'idoneità senza aver visitato il lavoratore, salvo i casi specifici previsti dalla legge. Un giudizio “a distanza”, senza visita, dove non consentito, può integrare un reato.

Il sopralluogo e la relazione annuale

Due attività spesso sottovalutate ma obbligatorie. Il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno, o con la cadenza che stabilisce in base ai rischi: non è una formalità, è il modo con cui verifica sul campo se il protocollo è tarato bene. E deve redigere, in occasione della riunione periodica (obbligatoria nelle aziende sopra i 15 dipendenti), una relazione sanitaria sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza. È il documento che, letto insieme al RSPP e al RLS, dice se la prevenzione sta funzionando.

Il sostituto e le sue responsabilità

Dal 2023, con la lettera n-bis dell'art. 25, il medico che non può operare per gravi e motivate ragioni deve comunicare per iscritto al datore il nominativo di un sostituto in possesso dei requisiti. Non è un dettaglio: il sostituto assume compiti e responsabilità del titolare durante l'assenza, quindi deve avere gli stessi titoli. Conviene che l'azienda sappia già a inizio incarico chi è e come attivarlo, per non trovarsi con visite periodiche in scadenza e nessun medico disponibile.

In breve

  • Serve titolo specifico (art. 38) e iscrizione all'elenco nazionale; ECM verificati periodicamente.
  • Lo nomina il datore, per iscritto; può essere interno o esterno.
  • I compiti stanno nell'art. 25: protocollo, cartelle, giudizi, sopralluoghi, relazione annuale.
  • Non può dare idoneità senza visita dove la legge non lo consente.
  • Deve indicare un sostituto per gli impedimenti.

FAQ correlate

Riferimenti normativi

Art. 25 · Art. 38 · Art. 39 · Art. 40 · Art. 58

Vedi anche

Le visite mediche · Il protocollo sanitario · La cartella sanitaria

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