Cluster C — Il medico competente
Chi paga il sostituto del medico competente?
Il datore di lavoro, come per tutta la sorveglianza sanitaria. Il sostituto — la figura che subentra al medico competente in caso di impedimento (art. 25 lett. n-bis) — svolge i compiti del titolare durante l'assenza, e i relativi costi rientrano tra quelli della sorveglianza, che l'art. 41 c.4 pone a carico del datore. Il lavoratore non sostiene alcun onere. Nella pratica, le modalità economiche (come viene remunerato il sostituto, se è già previsto nell'incarico o attivato all'occorrenza) dipendono dagli accordi presi con il medico titolare o con la struttura convenzionata. Conviene definire questi aspetti già al momento della nomina, così che l'attivazione del sostituto non generi incertezze quando serve.
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