L'organo di vigilanza può cambiare la periodicità delle visite?
Sì. Oltre al medico competente, che fissa la periodicità nel protocollo, l'art. 41 c.2 lett. b attribuisce all'organo di vigilanza il potere di disporre, con provvedimento motivato, contenuti e periodicità della sorveglianza diversi da quelli indicati dal medico. Accade quando l'ASL, tipicamente in sede di controllo, ritiene il protocollo non adeguato al rischio reale — troppo blando o non coerente con la valutazione dei rischi. È una salvaguardia del sistema: l'autonomia del medico non è insindacabile, e l'organo pubblico può correggere impostazioni ritenute insufficienti. Il provvedimento deve essere motivato, non arbitrario.
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