Quali esami può richiedere il medico competente?
Quelli mirati al rischio ritenuti necessari per valutare l'idoneità. L'art. 41 c.4 stabilisce che le visite comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche decisi dal medico competente in funzione del rischio. Esempi tipici: audiometria (rumore), spirometria (agenti respiratori), esame della vista (videoterminali), esami ematici e monitoraggio biologico (agenti chimici), valutazioni cardiologiche o dell'equilibrio (lavoro in quota, guida). Il criterio è la pertinenza al rischio: il medico non può prescrivere accertamenti scollegati dai fattori di rischio della mansione, né usare la visita per indagini estranee alla finalità. Dal 2023, deve anche tenere conto degli esami già fatti per non ripeterli inutilmente.
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