Cluster B — Normativa e aggiornamenti
Cosa prevede il comma 4 dell'art. 41 sugli esami?
Stabilisce due cose fondamentali. Primo: le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro — il lavoratore non paga nulla. Secondo: le visite comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente, cioè quelli mirati al rischio della mansione. Il comma 4 dell'art. 41 è quindi la base normativa sia del principio dei costi a carico del datore, sia del criterio di sorveglianza mirata: non esami "a tappeto", ma quelli pertinenti ai fattori di rischio, decisi dal medico. Dal 2023, il medico deve anche tenere conto degli esami già effettuati dal lavoratore per non ripeterli. Dal 2025, con il D.L. 159/2025, il tempo delle visite rientra nell'orario di lavoro.
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