Decreto di riforma
D.L. 159/2025 (conv. L. 198/2025)
Riforma della sorveglianza sanitaria
D.L. 159/2025, conv. L. 198/2025 — in vigore dal 31 dicembre 2025. Introduce la lett. e-quater all'art. 41 (visita per ragionevole sospetto di alcol/sostanze nelle attività ad elevato rischio). Stabilisce che i controlli sanitari rientrano nell'orario di lavoro, tranne quelli preassuntivi (art. 20). Aggiunge tra i compiti del MC la promozione degli screening oncologici (art. 25). Consente agli organismi paritetici delle imprese fino a 10 addetti di stipulare convenzioni con ASL o MC (art. 51). Chiarimenti applicativi nella circolare INL n. 1 del 26 febbraio 2026.
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Le domande su questo articolo
- Chi paga la sorveglianza sanitaria, il lavoratore o l'azienda?
- La sorveglianza sanitaria vale anche per le microimprese?
- I volontari sono soggetti a sorveglianza sanitaria?
- Cosa cambia per i volontari di protezione civile dopo il D.L. 159/2025?
- Qual è la differenza tra sorveglianza sanitaria e controllo sanitario?
- Cosa dice l'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008?
- Cosa prevede il comma 4 dell'art. 41 sugli esami?
- Cosa dice l'articolo 20 sugli obblighi del lavoratore?
- Cosa prevede l'articolo 39 sull'attività del medico competente?
- Cos'è la visita e-quater introdotta dal D.L. 159/2025?
- È vero che ora le visite rientrano nell'orario di lavoro?
- Le visite preassuntive rientrano nell'orario di lavoro?
Per il quadro d'insieme, leggi la guida La normativa sulla sorveglianza sanitaria →