Cluster E — Idoneità, giudizi e ricorsi
Chi comunica il giudizio di idoneità?
Il medico competente. È lui che, al termine della visita, formula ed emette il giudizio di idoneità e lo comunica per iscritto sia al lavoratore sia al datore di lavoro (art. 41 c.6-bis). Non è il datore a “decidere” l'idoneità né a mediarla: la competenza è esclusiva del medico, che opera in autonomia tecnica. Il datore riceve solo l'esito (idoneo, con prescrizioni, inidoneo), non il contenuto clinico. La comunicazione scritta è anche il momento da cui decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricorso.
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