Cluster E — Idoneità, giudizi e ricorsi
Perché il ricorso ora va all'ASL e non all'organo di vigilanza?
Perché la Legge 203/2024 ha sostituito, al comma 9 dell'art. 41, le parole “all'organo di vigilanza” con “all'azienda sanitaria locale”. Nella sostanza cambia poco, ma il chiarimento serviva.
Il motivo è pratico. La dizione “organo di vigilanza” era ambigua, perché sotto quell'etichetta rientrano soggetti diversi — i Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle ASL, ma anche l'Ispettorato del Lavoro per certe materie. Sui ricorsi contro il giudizio di idoneità erano sorte incertezze su chi dovesse riceverli e trattarli. Precisando “ASL”, il legislatore ha tolto il dubbio: il ricorso del lavoratore (o del datore) va all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
Concretamente, le ASL già svolgevano questo compito in qualità di organo di vigilanza, quindi non è cambiato l'ufficio a cui ci si rivolge. È cambiata la chiarezza della norma, e questo riduce il rischio di ricorsi indirizzati all'ente sbagliato — errore che, con un termine di trenta giorni, può costare caro.
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