Cluster E — Idoneità, giudizi e ricorsi
A chi viene consegnato il giudizio di idoneità?
A entrambe le parti interessate: il lavoratore e il datore di lavoro. Lo prevede l'art. 41 c.6-bis: il medico competente comunica il giudizio di idoneità per iscritto sia al lavoratore sia al datore. Le due comunicazioni hanno finalità diverse ma complementari: il lavoratore deve conoscere l'esito che lo riguarda (ed eventualmente fare ricorso); il datore deve sapere se e a quali condizioni può impiegarlo, per attuare eventuali prescrizioni o limitazioni e organizzarsi. Il datore riceve però solo l'esito, non il contenuto clinico, che resta coperto da riservatezza. La consegna scritta a entrambi è anche il momento da cui decorrono i 30 giorni per l'eventuale ricorso.
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