Cluster B — Normativa e aggiornamenti
Cosa stabilisce il comma 6 dell'art. 41 sui giudizi?
Definisce gli esiti che il medico competente può esprimere. In base al comma 6, sulla base delle risultanze della visita il medico formula uno di questi giudizi relativi alla mansione specifica: idoneità; idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni, temporanea o permanente; inidoneità temporanea; inidoneità permanente. Il comma 6-bis precisa che il giudizio va comunicato per iscritto al lavoratore e al datore, e il comma 7 che nell'inidoneità temporanea vanno indicati i limiti di durata. È la disposizione su cui poggiano tutte le conseguenze pratiche della visita, dal repêchage al ricorso.
Vedi anche
Domande correlate
I contenuti di questa pagina hanno finalità informativa e non sostituiscono una consulenza medica o legale personalizzata.