Quando si può fare la visita per sospetto di alcol o droghe?
Solo in presenza dei presupposti fissati dalla nuova lett. e-quater dell'art. 41, introdotta dal D.L. 159/2025. La visita può essere effettuata dal medico competente prima o durante il turno, quando c'è un “ragionevole motivo” di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto di alcol o sostanze, e soltanto per le attività lavorative ad elevato rischio di infortuni individuate dalla normativa (art. 15 L. 125/2001 e art. 125 DPR 309/1990). Non è quindi uno strumento di controllo generalizzato né applicabile a qualsiasi mansione: è circoscritto ai contesti in cui un'alterazione può avere conseguenze gravi. Il datore che lo attiva dovrebbe poter documentare i presupposti, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori.
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