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Cluster EIdoneità, giudizi e ricorsi

Cosa dice l'art. 42 sui provvedimenti dopo l'inidoneità?

L'art. 42 stabilisce come il datore deve comportarsi di fronte a un giudizio di inidoneità alla mansione. La regola è chiara: prima di ogni provvedimento espulsivo, il datore deve verificare la possibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, anche inferiore, cercando di mantenerne per quanto possibile la retribuzione. È il fondamento del repêchage. Solo se nessuna mansione compatibile è disponibile l'inidoneità può giustificare la risoluzione del rapporto. L'articolo, in sostanza, privilegia la conservazione del posto tramite ricollocazione rispetto al licenziamento, che diventa l'ultima ratio.

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