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Cluster EIdoneità, giudizi e ricorsi

Cosa significa "inidoneità parziale"?

È l'idoneità limitata a una parte dei compiti della mansione. In pratica corrisponde all'idoneità con limitazioni: il lavoratore può continuare a svolgere la mansione, ma con l'esclusione di determinate attività o con dei tetti (ad esempio “no sollevamento oltre X kg”, “no lavoro in quota”, “no esposizione a un dato agente”). Non è quindi né idoneità piena né inidoneità totale, ma una via di mezzo che consente di conservare il lavoro adattando i compiti. È un esito previsto dall'art. 41 c.6 e può essere temporaneo o permanente. Il datore deve rispettarla riorganizzando l'attività; il lavoratore non può svolgere i compiti esclusi. È uno strumento importante di flessibilità, che evita l'inidoneità totale quando basta escludere una parte delle attività.

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