Cosa succede se il lavoratore rifiuta la visita e-quater?
È una situazione delicata, da gestire con attenzione. La visita e-quater (art. 41 lett. e-quater, dal D.L. 159/2025) si attiva per le attività ad elevato rischio in presenza di ragionevole motivo. Poiché rientra tra i controlli sanitari cui il lavoratore è tenuto (art. 20), il rifiuto ingiustificato può avere due conseguenze: una cautelare, perché il datore non può lasciare operare su una mansione ad alto rischio chi non offre garanzie di non essere sotto effetto di sostanze; e una disciplinare, secondo il CCNL. Il tutto va gestito nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e — vista l'incertezza interpretativa ancora presente — con prudenza e possibilmente supporto legale.
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